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D. 17/05/1977 n. 77/388/CEE

-effettuate negli Stati membri che fanno parte del trattato dell’Atlantico del Nord e destinate alle forze armate delgi altri Stati che fanno parte di tale trattato, per l’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l’approvvigionamento delle relative mense nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa. Fino all’adozione di norme fiscali uniformi, la presente esenzione è applicabile alle condizioni e entro i limiti fissati da ogni Stato membro. L’esenzione può essere concessa mediante una procedura di rimborso di imposta;

11. le cessioni di oro alle banche centrali;

12. le cessioni di beni ad organismi riconosciuti che li esportano nell’ambito delle loro attività umanitarie, caritative o educative all’estero. Il beneficio di questa esenzione può essere concesso secondo una procedura di rimborso dell’imposta;

13. le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie ma eccettuate le prestazioni di servizi esenti conformemente all’articolo 13, quando esse sono direttamente connesse al transito, all’esportazione di beni o alle importazioni di merci che beneficiano delle disposizioni previste all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c ), e all’articolo 16, paragrafo 1;

14. le prestazioni di servizi fornite dagli intermediari che agiscono a nome e per conto di terzi, quando intervengono nelle operazioni di cui al presente

articolo o in operazioni effettuate fuori del territorio di cui all’articolo 3. Questa esenzione non si applica alle agenzie di viaggio, quando queste forniscono a nome e per conto del viagiatore prestazioni effettuate in altri Stati membri.

Articolo 16 - Esenzioni particolari connesse con il traffico internazionale di merci

1. Fatte salve le altre disposizioni fiscali comunitarie, gli Stati membri possono, con riserva della consultazione prevista all’articolo 29, prendere misure particolari per non sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le operazioni seguenti o alcune di esse, a condizione che non mirino ad una utilizzazione e/o ad un consumo finali e che l’importo dell’imposta sul valore aggiunto percepito al momento dell’immissione in consumo corrisponda all’importo della tassa che avrebbe dovuto essere percepito se ognuna di tali operazioni fosse stata tassata all’importazione o all’interno del paese: A. le importazioni di merci destinate ad essere:

a) portate in doganale immesse, eventualmente, in deposito provvisorio ai sensi della direttiva 68/312/CEE;

b) immesse in un regime di zona franca ai sensi della direttiva 69/75/CEE;

c) immesse in un regime di deposito doganale ai sensi dell direttiva 69/74/CEE;

d) immesse nelle acque e nei banchi di cui all’articolo 4 del regolamento ( CEE) n. 1496/69;

e) immesse in un regime di deposito diverso da quello doganale o in un regime di perfezionamento attivo; B. le cessioni di merci spedite o trasportate a destinazione dei luoghi di cui al punto A, nonchù le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni; C. le cessioni di merci e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui al punto A con il mantenimento di una delle situazioni di cui allo stesso punto; D. le cessioni di merci ancora soggette a regimi di transito o d’importazione temporanea di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché le prestazioni di servizi inerenti a tali cessioni.

2. Con riserva delle consultazioni previste all’articolo 29, gli Stati membri possono esentare le importazioni e le cessioni di merci destinate a un soggetto passivo che intende farne l’esportazione senza modifiche o dopo trasformazione, nonchù le prestazioni di servizi inerenti all’attività di esportazione del medesimo, a concorrenza dell’ammontare delle sue esportazioni nel corso dei dodici mesi precedenti.

3. La Commissione presenta al più presto al Consiglio proposte concernenti le modalità comuni di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto alle operazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

CAPO XI DEDUZIONI

Articolo 17 - Origine e portata del diritto a deduzione

1. Il diritto a deduzione nasce quando l’imposta deducibile diventa esigibile.

2. Nella misura in cui beni e servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo è autorizzato a dedurre dall’imposta di cui è debitore:

a) l’imposta sul valore aggiunto dovuto o assolta per le merci che gli sono o gli saranno fornite e per i servizi che gli sono o gli saranno prestati da un altro soggetto passivo;

b) l’imposta sul valore aggiunto dovuta o assolta per le merci importate;

c) l’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, lettera a ), e dell’articolo 6, paragrafo 3.

3. Gli Stati membri accordano altresì ad ogni soggetto passivo la deduzione o il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto di cui al paragrafo 2 nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini:

a) di sue operazioni relative alle attività economiche di cui all’articolo 4, paragrafo 2, effettuate all’estero, che darebbero diritto a deduzione se fossero effettuate all’interno del paese;

b) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera i ), dell’articolo 15 e dell’articolo 16, paragrafo 1, punti B, C e D, e paragrafo 2;

c) di sue operazioni esenti ai sensi dell’articolo 13 B, lettera a) e lettera d ), punti da 1 a 5, quando il cliente risieda fuori della Comunità o quando tali operazioni sono direttamente connesse a beni destinati a essere esportati in un paese non appartenente alla Comunità.

4. Il Consiglio cercherà di adottare entro il 31 dicembre 1977, su proposta della Commissione e deliberando all’unanimità, le modalità comunitarie d’applicazione secondo le quali i rimborsi devono essere effettuati ai sensi del paragrafo 3 a favore di soggetti passivi non residenti all’interno del paese. Fino all’entrata in vigore di queste modalità di applicazione comunitarie, spetterà agli Stati membri stabilire le modalità secondo le quali questo rimborso sarà effettuato. Qualora il soggetto passivo non risieda nel territorio della Comunità, gli Stati membri possono rifiutare il rimborso o subordinarlo a condizioni complementari.

5. Per quanto riguarda i beni ed i servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a deduzione di cui ai paragrafi 2 e 3, sia per operazioni che non conferiscono tale diritto, la deduzione è ammessa soltanto per il prorata dell’imposta sul valore aggiunto relativo alla prima categoria di operazioni. Detto prorata è determinato ai sensi dell’articolo 19 per il complesso delle operazioni compiute dal soggetto passivo. Tuttavia, gli Stati membri possono:

a) autorizzare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività, se vengono tenute contabilità distinte per ciascun settore;

b) obbligare il soggetto passivo a determinare un prorata per ogni settore della propria attività) ed a tenere contabilità distinte per ciascuno di questi settori;

c) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione in base all’utilizzazione della totalità o di una parte dei beni e servizi;

d) autorizzare od obbligare il soggetto passivo ad operare la deduzione secondo la norma di cui al primo comma relativamente a tutti i beni e servizi utilizzati per tutte le operazioni ivi contemplate;

c) prevedere che non si tenga conto dell’imposta sul valore aggiunto che non può essere dedotta dal soggetto passivo quando essa sia insignificante.

6. Al più tardi entro un termine di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, il Consiglio, con decisione all’unanimità adottata su proposta della Commissione, stabilisce le spese che non danno diritto a deduzione dell 'imposta sul valore aggiunto. Saranno comunque escluse dal diritto a deduzione le spese non aventi un carattere strettamente professionale, quali le spese suntuarie, di divertimento o di rappresentanza. Fino all’entrata in vigore delle norme di cui sopra, gli Stati membri possono mantenere tutte le esclusioni previste dalla loro legislazione nazionale al momento dell’entrata in vigore della presente direttiva.

7. Fatta salva la consultazione prevista dall’articolo 29, ogni Stato membro può, per motivi congiunturali, escludere totalmente o in parte dal regime di deduzioni la totalità o parte dei beni di investimento o altri beni. Per mantenere condizioni di concorrenza identiche, gli Stati membri possono, anzichù rifiutare la deduzione, tassare i beni fabbricati dallo stesso soggetto passivo o acquistati dal medesimo all’interno del paese, oppure importati, in modo che questa imposizione non superi l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto che graverebbe sull’acquisto di beni analoghi.

Articolo 18 - Modalità di esercizio del diritto a deduzione

1. Per poter esercitare il diritto a deduzione, il soggetto passivo deve:

a) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a ), essere in possesso di una fattura redatta ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3;

b) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera b ), essere in possesso di un documento che lo indichi quale destinatario o importatore e che menzioni l’ammontare dell’imposta dovuta o ne consenta il calcolo;

c) per la deduzione di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera c ), assolvere le formalità stabilite da ogni Stato membro;

d) quando è tenuto al pagamento dell’imposta quale acquirente o destinatario, in caso d’applicazione dell’articolo 21, paragrafo 1, assolvere le formalità fissate da ogni Stato membro.

2. Il soggetto passivo opera la deduzione sottraendo dall’importo totale dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per un dato periodo fiscale l’ammontare dell’imposta per la quale, nello stesso periodo, è sorto e può essere esercitato in virtù delle disposizioni del paragrafo 1 il diritto a deduzione. Peraltro gli Stati membri possono obbligare i soggetti passivi che effettuano transazioni occasionali di cui all’articolo 4, paragrafo 3, a esercitare il diritto a deduzione soltanto al momento della cessione.

3. Gli Stati membri fissano le condizioni e le modalità secondo le quali un soggetto passivo può essere autorizzato ad operare una deduzione cui non ha proceduto conformemente alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2.

4. Qualora, per un dato periodo fiscale, l’importo delle deduzioni autorizzate superi quello dell’imposta dovuta, gli Stati membri possono procedere a rimborso o riportare l’eccedenza al periodo successivo, secondo modalità da essi stabilite. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di rifiutare il rimborso o il riporto se l’eccedenza e insignificante.

Articolo 19 - Calcolo del prorata di deduzione

1. Il prorata di deduzione previsto dall’articolo 17, paragrafo 5, primo comma, risulta da una frazione avente:

-al numeratore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta valore aggiunto, relativo alle operazioni che danno diritto a deduzione ai sensi dell’articolo 17, paragrafi 2 e 3,

- al denominatore l’importo totale della cifra d’affari annua, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, relativo alle operazioni che figurano al numeratore e a quelle che non danno diritto a deduzione. Gli Stati membri possono includere anche nel denominatore l’importo di sovvenzioni diverse da quelle di cui all’articolo 11 A, paragrafo 1, lettera a ). Il prorata viene determinato su base annuale, in percentuale e viene arrotondato all’unità superiore.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, per il calcolo del prorata di deduzione, non si tiene conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle cessioni di beni d’investimento che il soggetto passivo ha utilizzato nella sua impresa. Non si tiene neppure conto dell’importo della cifra d’affari relativa alle operazioni accessorie, immobiliari o finanziarie o a quelle di cui all’articolo 13, punto B, lettera d ), anche quando si tratta di operazioni accessorie. Qualora gli Stati membri si avvalgano della possibilità prevista dall’articolo 20, paragrafo 5, di non richiedere la rettifica per i beni di investimento, possono includere i proventi della cessione di tali beni nel calcolo del prorata di deduzione.

 

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